La Legge 3 aprile 2001, n. 120 (collegamento ipertestuale) sull’ ”Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001 sancisce che “È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.” Inoltre, l’art. 54 del codice penale recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto (esercizio arbitrario della professione medica, nella specie) per esservi stato costretto dalla necessita di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile”. Quindi non si può commettere errore.